Ordinanza n. 75 del 10/05/2016 - Zanzara Tigre - COMUNE DI CARAVAGGIO

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Ordinanza n. 75 del 10/05/2016 - Zanzara Tigre

 

ORDINANZA

 

OGGETTO:     PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARAVAGGIO- ANNO 2016

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Vista la comunicazione dell’ASL della Provincia di Bergamo pervenuta in data 25/03/2016 prot. n. 8964 con la quale si invita questo Comune ad assumere i provvedimenti in oggetto e dalla quale risulta che:

-          la zanzara Tigre e gli Alfavirus Chikungunya e West Nile sono fonte di preoccupazione anche in Regione Lombardia; inoltre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito anche l'arbovirus Zika tra gli arbovirus pericolosi per la salute, trasmesso anche quest'ultimo da zanzara tigre del genere Aedes; 

-          la zanzara Tigre è ormai stabilmente presente in provincia di Bergamo;

-          la lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini, che devono mettere in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza (l'80-90% delle aree a rischio è infatti di proprietà privata).

 

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare per le aree di propria competenza e stanziando i necessari fondi, le misure necessarie a controllare e a contenere il fenomeno infestante, e ritenuto pertanto compito del sottoscritto Responsabile del Servizio di provvedere all’adozione di specifica ordinanza.

 

Considerata la  necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;

 

Ritenuta indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell’infestazione entro termini accettabili;

 

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27.7.1934, n. 1265;

 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

 

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

 

Visto il Regolamento Locale d'Igiene;

 

Visto la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198

 

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

 

 

ORDINA

 

PER IL PERIODO COMPRESO DAL 15 MAGGIO 2016 AL 31 OTTOBRE 2016

 

 

1.            a tutti i cittadini ed agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:

 

 

-          non abbandonare negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua  piovana;

 

-          procedere al regolare svuotamento dell’acqua eventualmente presente negli oggetti o contenitori situati nelle proprie aree private e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglia stretta o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l’acqua nei tombini;

 

-          coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;

 

-          tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

 

-          TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti), i tombini di raccolta dell'acqua piovana (caditoie) presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc). Tale trattamento può essere effettuato sia dagli stessi proprietari, sia avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento.

 

*il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico

 

-          TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI  (con cadenza di un trattamento ogni 30 gg. le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà. Tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

 

2.            ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione ad altri usi di:

 

-          assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee.

 

 

3.            a tutti i conduttori di orti di:

 

-          eseguire l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

 

-          sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

 

-          chiudere con coperchi a tenuta o con retine antinsetto a maglie strette fissata gli eventuali serbatoi d’acqua.

 

 

4.            ai proprietari e ai responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

 

-          adottare  tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile  fissato e  ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

 

-          assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, mediante trattamenti larvicidi (con cadenza ogni 10-20 giorni).

 

 

5.            ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

 

-          stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

 

-          ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;

 

-          provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (con cadenza ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune la data e l'ora dell'intervento.

 

6.            alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

 

-          eseguire periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l'ora dell' intervento.

 

 

 

AVVERTE

 

-          le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

-          la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

-          i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265;

 

 

DISPONE CHE

 

-          è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;

-          la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della presenza dei prodotti per la disinfestazione e/o dei documenti di acquisto dei medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

-          il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché  pubblicazione all' Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (Legge 06/12/71, n. 1034) ai sensi dell’art. 3 quarto comma, della Legge 07/08/90 n. 241.

 


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