Ordinanza n. 146/2014: Divieto di accattonaggio - COMUNE DI CARAVAGGIO

archivio notizie - COMUNE DI CARAVAGGIO

Ordinanza n. 146/2014: Divieto di accattonaggio

 

IL SINDACO

 

PREMESSO che da alcuni mesi i soggetti che praticano, in diverse forme, attività di accattonaggio e mendicità sono notevolmente aumentati, soprattutto nelle vie del Centro Storico, nelle zone commerciali, nei cimiteri e nella zona del Santuario Santa Maria del Fonte;

 

CONSIDERATO che spesso le persone che praticano l’accattonaggio assumono atteggiamenti molesti, talvolta minacciosi, ostinati ed insistenti, turbando il libero utilizzo, la libera fruizione e l’accesso agli spazi ed alle aree pubbliche soprattutto alle categorie più deboli;

 

RITENUTO:

-       doveroso prevenire e contrastare l’insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori, disabili e persone, costrette all’accattonaggio per procurare lucro all’organizzazione criminale, sia, ancora, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano.

 

-       necessario intervenire al fine di ridurre al minimo i rischi che minacciano l’offesa al pubblico decoro e rendendo difficoltoso il libero utilizzo ed la normale fruizione degli spazi pubblici, nonché l’insorgenza di fenomeni criminosi, con conseguente minaccia all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall’art. 6 della L. n. 125/2008 il quale recita: “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione":,

 

RITENUTO che il fenomeno dell’accattonaggio e della mendicità molesti ed invasivi rientrino nelle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 2 lettere a), ed e) del D.M. 5 agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare “a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ...  l'accattonaggio con impiego di minori e disabili... ", “e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi”;

 

RITENUTO necessario ed urgente intervenire vietando questi comportamenti di accattonaggio molesto ed invasivo per un anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento, per poi valutare se le situazioni sono mutate ed eventualmente provvedere in merito;

 

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;

 

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981


INVITA

 

La cittadinanza a non fare l’elemosina agli accattoni o mendicanti presenti sulla pubblica via del territorio comunale e, qualora volessero contribuire al sostentamento di persone bisognose di provvedere attraverso modi alternativi.

 

ORDINA

 

E’ fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto ed invasivo e/o con impiego di minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, per un anno dall’entrata in vigore della presente;

 

AVVERTE CHE

 

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel disposto della presente Ordinanza determina l’assoggettamento del responsabile alle sanzioni previste dalle leggi, dai regolamenti in materia e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, ed è inoltre l'obbligato di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

 

E’, altresì, prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell’attività di accattonaggio e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20, comma 3, della sopra citata Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio del Comune di Caravaggio.

 

DISPONE

 

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Bergamo la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Caravaggio, e sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line del comune di Caravaggio.

 

DISPONE

 

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Bergamo, alla Questura di Bergamo, al Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Treviglio, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio, al Comando della Polizia Locale di Caravaggio, tramite PEC.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Caravaggio;

 

• ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Caravaggio.

 

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

 

Caravaggio il 30/09/2014

 

IL SINDACO

Giuseppe Prevedini


Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (2276 valutazioni)