SALDO IMU 2013
A seguito delle disposizioni emanate dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 e successive modificazioni, il pagamento del saldo IMU anno 2013 è rinviato al 24 gennaio 2014 per:
- Abitazione principale e relative pertinenze (un C6, un C2, un C7) con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Dpr n. 616/1977;
- gli immobili di cui all’art. 4 comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili di cui all’art. 2 comma 5 del D.L. n. 102/2013 ovvero l’immobile, purchè non censito in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Per gli immobili indicati ai punti 1, 2, 3, 4, l’imposta dovrà essere versata nella misura pari al 40% della differenza tra imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune (0,44%) e quella base (0,40%) con le relative detrazioni.
Per i terreni indicati al punto 5, l’imposta dovrà essere versata nella misura pari al 40% della differenza tra imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune (0,80%) e quella base (0,76%).
L’IMPOSTA NON E’ DA VERSARE SE UGUALE O INFERIORE AD EURO 2,00
Si consiglia di attendere il mese di gennaio 2014 per effettuare il pagamento, per evitare errori nei calcoli e versamenti non dovuti, poichè potrebbero verificarsi modifiche alla normativa vigente.
Il versamento del saldo IMU 2013 è abolito per:
1. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. n. 201/2011;
2. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
E’ dovuto il pagamento del saldo IMU 2013 entro il 16 dicembre 2013 per tutte le altre tipologie di immobili e le aree edificabili, ivi compresi:
- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- terreni agricoli e terreni non coltivati non posseduti da agricoltori;
- fabbricati rurali non strumentali (ad esempio abitazioni rurali).
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi:
telefono 0363/356220 – 240
email: entrate@comune.caravaggio.bg.it