Procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo - COMUNE DI CARAVAGGIO

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Procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con modifiche del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. Decreto del Fare).

Detta legge modifica profondamente il quadro normativo, introducendo una procedura semplificata (art. 41-bis) per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti.

Pertanto, a partire dal 21 agosto 2013 sono possibili le seguenti modalità di gestione delle terre da scavo come sottoprodotti:

- opere soggette a VIA/AIA: D.M. 161/12

- opere non soggette a VIA/AIA: D.L. 69/13, art. 41-bis

 

Nel dettaglio, l'art. 41-bis del D.L. 69/13 prevede, per le citate opere, la possibilità di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti a seguito dell’invio all’ARPA di una dichiarazione attestante il rispetto delle seguenti condizioni.

 

TIPOLOGIA DI MATERIALI DA SCAVO

Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

  • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
  • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
  • opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
  • rimozione e livellamento di opere in terra;
  • materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
  • residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

 

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di legge, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

 

CONDIZIONI CHE IL PRODUTTORE DEVE DIMOSTRARE

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

 

MODALITÀ OPERATIVE

Il rispetto delle condizioni sopra richiamate è a carico del proponente/produttore che deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR n. 445/00) all’ARPA territorialmente competente.

In tale dichiarazione dovranno essere indicate:

quantità destinate all’utilizzo;

eventuali siti di deposito del materiale (anche esterni al sito di produzione);

tempi previsti per l’utilizzo (per un periodo massimo di un anno dalla produzione ovvero per un termine superiore qualora l’opera nel quale sarà riutilizzato preveda un tempo di esecuzione maggiore);

autorizzazione all'attività di scavo e di utilizzo. Salvo che non si sia in presenza di opere per le quali l'attività di scavo è soggetta ad espressa autorizzazione di natura urbanistica, per autorizzazione si deve intendere il titolo edilizio in base alla quale l'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce viene realizzata (anche eventualmente contratto di appalto nel caso di opera pubblica là dove sia assente una specifica autorizzazione urbanistica per la sua realizzazione).

Considerato che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che il dichiarante si assume tutte le relative responsabilità, soprattutto penali, nel caso di falsa o inesatta dichiarazione, si potrà omettere l’allegazione di eventuali certificazioni rilasciate da soggetti terzi (laboratori) sulla natura dei terreni che comunque è opportuno che il produttore/proponente abbia fatto predisporre, considerata in particolare l’attività esercitata precedentemente nel sito di produzione.

 

Si ritiene opportuno evidenziare che la comunicazione della dichiarazione all’ARPA potrà essere effettuata sino all'inizio dei lavori di scavo.

Trattandosi di una comunicazione non sarà necessario attendere da parte dell’ARPA un espresso atto di approvazione.

La dichiarazione potrà essere variata (es. nuova destinazione dei materiali ecc.) mediante comunicazione trasmessa al Comune del luogo di produzione nel termine di 30 giorni dall’avvenuta modifica di una delle condizioni a suo tempo indicate.

Successivamente il produttore (e non più il proponente) dovrà confermare all’ARPA e al comune territorialmente competenti (sia del luogo di produzione che di quello/i di utilizzo) che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni comunicate.

 

DOCUMENTO DI TRASPORTO

L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

 

RAPPORTI CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE

I piani di utilizzo redatti ai sensi del DM 161/12 possano comunque essere regolarmente portati a termine, così come quelli redatti ai sensi dell’art. 186 del Dlgs 152/06 e per i quali il DM 161/12 aveva previsto l’eventuale adeguamento a scelta del proponente/esecutore.

Altrettanto dicasi per i “piani scavo” redatti e approvati ai sensi dell’art. 186 nel periodo intercorso tra il 26 giugno e il 20 agosto 2013.

 

La legge di conversione non ha invece apportato modifiche sostanziali al D.L. 69/2013 per quanto concerne la gestione delle matrici “materiali di riporto”, intese come una “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico preciso rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.

Detti materiali possono essere gestiti secondo le seguenti modalità:

Materiali da riporto derivanti da opere soggette a VIA/AIA: si applicano le disposizioni del D.M. 161/2012.

Materiali da riporto derivanti da opere non soggette a VIA/AIA, destinati al riutilizzo nello stesso sito di produzione (ex art. 185, c. 1, lett. c): equiparabili al “suolo” a seguito di verifica del test di cessione (ex D.M. 5 febbraio 1998) e del rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti (Colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06).

Materiali da riporto derivanti da opere non soggette a VIA/AIA, destinati al riutilizzo in siti diversi dal sito di produzione (ex art. 185, c. 4): equiparabili al “suolo” a seguito di verifica del rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti (Colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06).


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