TARI - COMUNE DI CARAVAGGIO

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TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

 

Nel comune di Caravaggio è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1 comma 641 e seguenti della Legge n. 147/2013.

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche.
Non sono soggetti all’applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni e le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).

Dall’anno 2024, con delibera ARERA n. 386/2023 sono state istituite due componenti perequative, riscosse con il presente avviso, volte a consentire la copertura dei costi di seguito riportati:

  • Gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (componente perequativa UR1,a) pari ad euro 0,10/anno per utenza;
  • Copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (componente perequativa UR2,a) pari ad euro 1,50/anno per utenza.

Questi importi saranno calcolati in relazione all’effettiva durata in giorni dell’utenza e saranno versati dal Comune alla Cassa per i Servizi Energetici Ambientali.

La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
Per le abitazioni tenute a disposizione il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1 (uno). 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

DICHIARAZIONI  DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il possesso.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali. Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
La TARI è versata attraverso il sistema PAGOPA con le modalità indicate nel predetto avviso di pagamento.

È possibile consultare e stampare gli avvisi di pagamento e i modelli F24 per il versamento della tassa, accedendo qui tramite Spid.

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI ( deliberazione tariffe, regolamento, dati del gestore ) E PER SCARICARE LA MODULISTICA ACCEDERE AL PORTALE TRASPARENZA:

 

 

 

FAQ TARI  

 

 

 

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