IMU - COMUNE DI CARAVAGGIO

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IMU

 

DEFINIZIONI ED INFORMAZIONI GENERALI ANNO 2024

Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili), siti nel territorio del Comune di Caravaggio, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per PERTINENZA dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle cat. C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3, del D. Lgs. n. 969/2004, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e tutte le altre fattispecie elencate nel Regolamento comunale.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  nonché per le relative pertinenzesi detraggono, fino a concorrenza del suo ammontareeuro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

E’ assimilata all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

E’ assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o non sia in uso di terzi, anche familiari, a qualsiasi titolo.

Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro il termine del 30/06/2024, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

Il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  •  160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  •  140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  •  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
  •  65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
  •  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. 

Per il valore delle aree edificabili è possibile consultare la deliberazione della Giunta Comunale

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

  
MODALITA’ DI PAGAMENTO ANNO 2024

1^ rata in acconto entro il 17 giugno

2^ rata a saldo entro il 16 dicembre

possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata
 
L’imposta dovrà essere calcolata dal contribuente, il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24, presso l’ufficio postale o gli istituti di credito.

L’imposta non è versata se uguale o inferiore a €. 12,00 annue

Per il calcolo dell’imposta dovuta, la predisposizione del modello F24 accedi al seguente link:

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Non deve presentare la dichiarazione colui che acquista o vende un fabbricato o un terreno agricolo o coloro che modificano la residenza.

La dichiarazione IMU relativa all'anno 2023 deve essere presentata entro il 30 GIUGNO 2024.

 

REGOLAMENTO IMU 

DICHIARAZIONE IMU - Istruzioni compilazione

MODULO RAVVEDIMENTO 

RICHIESTA RIMBORSO

RICHIESTA RATE

RICHIESTA COMPENSAZIONE

DELIBERA VALORI AREE EDIFICABILI 

DELIBERA ALIQUOTE IMU 2024

 

 

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